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USUCAPIONE

USUCAPIONE

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 21135 del 29 luglio 2024, ha ribadito un principio fondamentale in materia di usucapione.

Il provvedimento chiarisce che non è sufficiente un mero possesso materiale di un bene per poter vantare il diritto di proprietà. Occorre, infatti, che questo possesso sia stato esercitato in modo pacifico, continuo e pubblico, con l’animus domini, cioè con la volontà di comportarsi come proprietario.

La Corte ha sottolineato l’importanza di distinguere tra possesso e detenzione. Quest’ultima, infatti, può essere tollerata dal proprietario del bene e, in quanto tale, non fa maturare il diritto di usucapione. Ad esempio, l’uso di un bene concesso da un familiare o da un socio d’affari è solitamente considerato una detenzione, a meno che non si riesca a dimostrare l’esistenza di elementi che facciano presumere l’esercizio di un possesso pieno.

La Cassazione ha, inoltre, precisato che la durata e l’intensità dell’uso del bene possono far presumere l’esistenza di un possesso, ma non sempre. Ad esempio, se l’uso del bene è legato a particolari rapporti tra le parti, come quelli familiari o societari, questa presunzione può essere superata.

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