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INADEMPIMENTO CONTRATTUALE

INADEMPIMENTO CONTRATTUALE

La Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 20229 del 22 luglio 2024, ha fatto chiarezza sulla risoluzione del contratto per inadempimento in presenza di clausola risolutiva espressa.

Secondo la Corte, il giudice non può limitarsi a constatare l’avverarsi dell’evento previsto dalla clausola, ma deve valutare il comportamento del contraente inadempiente alla luce del principio di buona fede. La risoluzione può essere dichiarata solo se sussista almeno la colpa del debitore.

Anche in presenza di una clausola risolutiva espressa, il comportamento di entrambe le parti deve essere valutato secondo il criterio generale della buona fede. Ciò vale sia per quanto riguarda la ricorrenza dell’inadempimento che per il successivo legittimo esercizio del potere unilaterale di risoluzione.

Se il comportamento del debitore, pur integrando il fatto contemplato dalla clausola, risulta comunque conforme al principio di buona fede, non sussiste l’inadempimento e non vi sono i presupposti per invocare la risoluzione. La valutazione non deve basarsi sul requisito soggettivo della colpa, bensì su quello oggettivo della condotta inadempiente.

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