DIRITTI REALI IMMOBILIARI
- 24 Luglio 2024
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Il risarcimento del danno da occupazione sine titulo, ossia il danno derivante dall’occupazione abusiva di un immobile, configura un lucro cessante e non un danno emergente, e come tale è soggetto a tassazione.
Lo ha stabilito la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 19610 del 16 luglio 2024.
Nella pronuncia, gli Ermellini chiariscono che il danno da occupazione sine titulo consiste nella mancata possibilità per il proprietario di godere indirettamente del bene immobile, ad esempio percependo un canone di locazione. Tale mancato guadagno integra un lucro cessante, ossia un pregiudizio patrimoniale derivante dalla mancata realizzazione di un’entrata che, se non vi fosse stata l’occupazione abusiva, sarebbe comunque spettata al proprietario.
Pertanto, la somma risarcita a titolo di risarcimento del danno da occupazione sine titulo deve essere considerata reddito imponibile ai fini IRPEF e IRES, in quanto rappresenta un’entrata che il proprietario avrebbe comunque percepito se non si fosse verificata l’occupazione.
L’ordinanza in esame ribadisce un orientamento già espresso dalla giurisprudenza di legittimità in precedenza e contribuisce a fare chiarezza sul regime fiscale del risarcimento del danno da occupazione sine titulo.
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