CONTRATTO DI AGENZIA
- 24 Luglio 2024
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La Corte di Cassazione, con ordinanza del 10 luglio 2024, n. 18953, ha stabilito che le agenzie immobiliari non hanno diritto alla provvigione se il contratto di compravendita stipulato tra le parti è subordinato alla condizione sospensiva dell’ottenimento del mutuo da parte dell’acquirente e quest’ultimo non viene erogato.
Il diritto alla provvigione del mediatore immobiliare matura solo se il contratto di compravendita viene stipulato e concluso.
Se il contratto di compravendita è subordinato a condizione sospensiva, il diritto alla provvigione matura solo all’avveramento della condizione.
La finzione di avveramento della condizione ex art. 1359 c.c. non è applicabile se il promissario acquirente non ha un interesse contrario all’avveramento della condizione e non ha l’obbligo giuridico di attivarsi per ottenerla.
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