CESSIONE DI CREDITO
- 24 Luglio 2024
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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19358 del 15 luglio 2024, ha chiarito gli effetti della cessione del credito a scopo di garanzia.
La Suprema Corte ha stabilito che la cessione del credito, pur potendo avere diverse cause, può anche avere una funzione esclusivamente di garanzia. In questo caso, il credito ceduto entra a far parte del patrimonio del cessionario, che diviene legittimato ad agire per il suo recupero.
Tuttavia, la cessione a scopo di garanzia ha un effetto “condizionato”: se l’obbligazione principale garantita si estingue, anche il credito ceduto si estingue automaticamente e “ritorna” al cedente. Questo meccanismo opera in modo simile a una condizione risolutiva, senza bisogno di alcun intervento da parte del cessionario.
La Cassazione ha precisato che la cessione del credito a scopo di garanzia è un contratto autonomo rispetto al contratto di garanzia, anche se ne deriva la sua funzione. Ciò significa che la validità della cessione non è condizionata dalla validità del contratto di garanzia.
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