Diritto di famiglia e diritti della persona
La pregressa esperienza dello studio in materia di tutela dei Diritti della Persona, con particolare riferimento alla salvaguardia dei disabili e dei soggetti che in generale sono portatori di handicap fisico e psichico, consente di affrontare le problematiche inerenti ai seguenti procedimenti:
- di nomina del tutore, del curatore e dell’amministrazione di sostegno;
- di tutela del diritto al nome, allo pseudonimo ed all’immagine;
- di tutela alla riservatezza;
Inoltre, lo studio offre consulenza ed assistenza legale nelle questioni attinenti al Diritto di Famiglia con riguardo ai seguenti istituti:
- filiazione ed adozione;
- trust familiare
- separazione, divorzio, affidamento condiviso dei minori, assegnazione della casa coniugale, assegno di mantenimento ed alimenti.
Inoltre, dal 2001, nel nostro ordinamento giuridico è stato introdotto il procedimento di protezione contro gli abusi familiari che consente di proporre un’azione giudiziale d’urgenza nelle situazioni di grave intollerabilità di convivenza familiare, caratterizzata da episodi di violenza sia fisica che psicologica: in tali ipotesi, lo studio tutela la parte più debole del rapporto di convivenza, al fine di trovare una soluzione immediata al conflitto familiare anche col supporto dello Psicologo.
Inoltre, negli ultimi anni, accanto alla tradizionale istituzione familiare fondata sul matrimonio, ha assunto sempre più rilevanza la cosiddetta famiglia di fatto, costituita dai nuclei formati da coppie non sposate che convivono stabilmente: ad oggi, la cosiddetta convivenza more uxorio non è stata regolamentata dal Legislatore, se non sotto limitati profili, come ad es. il diritto di successione nel contratto di locazione ad uso abitativo, e tralasciando, pertanto, la disciplina dei diritti e dei doveri reciproci di coabitazione, fedeltà, assistenza morale e materiale che sono peculiari del rapporto coniugale.
Di conseguenza, sebbene sia i rapporti personali che quelli patrimoniali dei conviventi more uxorio siano privi di tutela nel nostro ordinamento, tuttavia taluni aspetti possono essere regolamentati con accordi tra le parti (definibili come accordi di convivenza), secondo schemi contrattuali tipici ed atipici che lo studio è in grado di approntare al fine di tutelare le aspettative del caso concreto.
Recentemente, attraverso l’istituto della negoziazione assistita introdotta legge n. 162/2014, di conversione del decreto legge n. 132/2014, è consentito ad ognuno dei coniugi di rivolgersi al proprio avvocato al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio (nei casi di cui all’art. 3, 1° comma, n. 2, lett. b) della l. n. 898/1970), nonché di modifica delle condizioni di separazione o divorzio precedentemente stabilite.
La procedura è applicabile sia in assenza che in presenza di figli minori o di figli maggiorenni, incapaci, portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.
Nel primo caso, l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è sottoposto al vaglio del procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, il quale, se non ravvisa irregolarità comunica il nullaosta agli avvocati.
Nel secondo caso, invece, il p.m., cui va trasmesso l’accordo concluso entro 10 giorni, lo autorizza solo se lo stesso è rispondente all’interesse dei figli. Qualora, al contrario, il procuratore ritenga che l’accordo non corrisponda agli interessi della prole, lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del Tribunale, il quale, nel termine massimo di trenta giorni, dispone la comparizione delle parti, provvedendo senza ritardo.
Una volta autorizzato, l’accordo, nel quale gli avvocati devono dare atto di aver esperito il tentativo di conciliazione tra le parti informandole della possibilità di ricorrere alla mediazione familiare, è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono gli analoghi procedimenti in materia.
Dopo la sottoscrizione della convenzione di negoziazione, il legale della parte ha l’obbligo di trasmetterne copia autenticata munita delle relative certificazioni, entro 10 giorni, a pena di sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 10.000 euro, all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto per tutti gli adempimenti successivi necessari (trascrizione nei registri di stato civile; annotazioni sull’atto di matrimonio e di nascita; comunicazione all’ufficio anagrafe).