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DIRITTO DI FAMIGLIA

DIRITTO DI FAMIGLIA

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 19388 del 15 luglio 2024, ha stabilito che l’assegno di mantenimento per i figli minori, stabilito in sede di negoziazione assistita per il divorzio, può essere modificato in caso di mutate condizioni economiche dei genitori.
La Suprema Corte ha precisato che l’accordo di negoziazione assistita, in materia di mantenimento dei figli, ha gli stessi effetti di un provvedimento giudiziale.
Ciò significa che, come per l’assegno di mantenimento stabilito dal giudice, anche quello concordato in sede di negoziazione assistita può essere modificato ai sensi dell’articolo 337-quinquies del Codice Civile.
La modifica dell’assegno di mantenimento può essere richiesta al giudice se si verificano le seguenti condizioni:
– mutamento delle condizioni economiche dei genitori: la situazione economica di uno o entrambi i genitori deve essere peggiorata o migliorata rispetto al momento in cui è stato stabilito l’assegno di mantenimento;
– idoneità del mutamento a incidere sul precedente assetto patrimoniale: la variazione delle condizioni economiche dei genitori deve essere tale da giustificare una modifica dell’assegno di mantenimento.
La Cassazione ha sottolineato che, per ottenere la modifica dell’assegno di mantenimento, è necessario dimostrare in giudizio il suddetto mutamento delle condizioni economiche dei genitori e la sua idoneità a incidere sul precedente assetto patrimoniale.

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