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DIRITTO SUCCESSORIO

DIRITTO SUCCESSORIO

La Corte Suprema di Cassazione, con l’ordinanza n. 19072 dell’11 luglio 2024, ha fatto chiarezza sulla collazione dei beni immobili in sede di divisione ereditaria.
La Suprema Corte ha ribadito che la collazione dei beni immobili può avvenire in due modalità:
In natura: il coerede restituisce l’immobile ricevuto in donazione dal de cuius alla massa ereditaria.
Per imputazione: il valore dell’immobile donato viene imputato alla quota del coerede, riducendola.
La scelta tra le due modalità spetta al coerede donatario, ma è irrevocabile una volta comunicata agli altri eredi (art. 1286, secondo comma, codice civile).
Nel caso in cui il coerede donatario non eserciti la scelta di collazionare l’immobile in natura, la collazione avverrà automaticamente per imputazione. In tal caso, il valore dell’immobile donato verrà calcolato al momento dell’apertura della successione e detratto dalla quota del coerede.
È importante sottolineare che la collazione per imputazione è una “fictio iuris”, ovvero un’operazione fittizia. Ciò significa che l’immobile donato non torna effettivamente a far parte della massa ereditaria, ma il suo valore viene semplicemente preso in considerazione per determinare la quota spettante a ciascun coerede.

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